Art. 2135 c.o.m. — Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza
Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva