Art. 214 c.o.m. — Individuazione degli istituti
Il presente titolo disciplina:
- a)le scuole militari;
- b)gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;
- c)gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;
- d)le scuole carabinieri;
- e)le scuole allievi operai. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva