Art. 214 c.o.m.Individuazione degli istituti

Il presente titolo disciplina:

  • a)le scuole militari;
  • b)gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;
  • c)gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;
  • d)le scuole carabinieri;
  • e)le scuole allievi operai. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art214 · fonte su Normattiva