Art. 969 — Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili
Le scuole, gli istituti e gli enti delle Forze armate presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:
- a)Istituto alti studi della Difesa;
- b)Istituto superiore stato maggiore interforze;
- c)Scuola di guerra;
- d)Istituto di studi militari marittimi;
- e)Istituto di scienze militari aeronautiche;
- f)Istituto geografico militare;
- g)Istituto idrografico della Marina;
- h)Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito;
- i)Scuola ufficiali carabinieri;
- l)accademie militari;
- m)scuole militari;
- n)scuole d'arma, di specialita' e dei corpi logistici dell'Esercito italiano;
- o)Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri;
- p)scuole allievi marescialli e sottufficiali;
- q)scuole di lingue estere;
- r)scuole di perfezionamento, di aggiornamento e di specializzazione;
- s)Scuola interforze difesa NBC;
- t)Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica;
- u)Legione allievi Carabinieri;
- v)scuole di volo;
- z)scuole per volontari;
- aa)centri e campi di addestramento;
- bb)direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze e altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici. Per quanto concerne l'insegnamento nelle scuole militari vigono speciali disposizioni.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva