Art. 969Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili

Le scuole, gli istituti e gli enti delle Forze armate presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

  • a)Istituto alti studi della Difesa;
  • b)Istituto superiore stato maggiore interforze;
  • c)Scuola di guerra;
  • d)Istituto di studi militari marittimi;
  • e)Istituto di scienze militari aeronautiche;
  • f)Istituto geografico militare;
  • g)Istituto idrografico della Marina;
  • h)Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito;
  • i)Scuola ufficiali carabinieri;
  • l)accademie militari;
  • m)scuole militari;
  • n)scuole d'arma, di specialita' e dei corpi logistici dell'Esercito italiano;
  • o)Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri;
  • p)scuole allievi marescialli e sottufficiali;
  • q)scuole di lingue estere;
  • r)scuole di perfezionamento, di aggiornamento e di specializzazione;
  • s)Scuola interforze difesa NBC;
  • t)Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica;
  • u)Legione allievi Carabinieri;
  • v)scuole di volo;
  • z)scuole per volontari;
  • aa)centri e campi di addestramento;
  • bb)direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze e altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici. Per quanto concerne l'insegnamento nelle scuole militari vigono speciali disposizioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art969 · fonte su Normattiva