Art. 2141 c.o.m. — Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza
Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, ((ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.))
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva