Art. 2142 c.o.m. — Transito nell'impiego civile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nei casi di cui all'articolo 930, transita - rispettivamente - nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione ((nonche' secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.))
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva