Art. 2176 c.o.m.
Borse di studio per le Forze di polizia a ordinamento militare
Nei confronti del personale per le Forze di polizia a ordinamento militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva