Art. 2183 c.o.m.Speciale trattamento pensionistico di reversibilita' ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare

Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1897, anche in caso di decesso in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2183 · fonte su Normattiva