Art. 1896 c.o.m. — Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio
Ai superstiti dei soggetti deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico:
- a)militari in servizio permanente e di complemento;
- b)personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
- c)militari in servizio di leva;
- d)richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate;
- e)allievi carabinieri;
- f)allievi finanzieri;
- g)allievi delle accademie militari;
- h)allievi delle scuole e dei licei militari;
- i)volontari in ferma. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 e' soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva