Art. 2185 c.o.m.Personale civile e cittadini italiani esposti all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico

La speciale elargizione di cui all'articolo 1907, e' corrisposta, con le stesse modalita', alle seguenti categorie di personale e loro superstiti:

  • a)al personale civile italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
  • b)al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
  • c)al personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
  • d)ai cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
  • e)ai cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2185 · fonte su Normattiva