Art. 1078
Definizioni
l. Ai fini del presente capo, si intendono:
- a)per missioni di qualunque natura, le attivita' istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
- b)per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
- c)per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita' (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio);
- d)per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
- e)per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva