Art. 2196 c.o.m.Immissioni in ruolo degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

Finche' le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente codice, per realizzare le economie previste dall'articolo 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza armata dalle norme vigenti anteriormente alla data del 1997.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2196 · fonte su Normattiva