Art. 2209-ter c.o.m.
[2]1. ((Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare fissata a 160.377 unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis, 818-bis e 830-quater:)) 110 138
- a)le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
- a-bis)((per il Corpo unico della Sanita' militare, le dotazioni organiche di cui alla lettera a) sono determinate sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza;)) 138
- b)il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, e' fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis;
- c)fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unita' di personale eventualmente in eccedenza.
- c-bis)((per il Corpo unico della Sanita' militare, le unita' di personale eventualmente in eccedenza sono computate, nei limiti delle dotazioni di cui alla lettera a-bis), sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza.)) 138
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185
110con decorrenza dal 1 gennaio 2024
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva