Art. 2196-quater c.o.m. — Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri
Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori,)), il limite di eta' di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), e' fissato in cinquanta anni.
Testo vigente dal 17 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva