Art. 664-bis c.o.m.
Alimentazione del ruolo forestale
Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
- a)i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo;
- b)con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli ((degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri)) che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso. I vincitori del concorso sono:
- a)nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
- b)ammessi a frequentare un corso di formazione.
Testo vigente dal 17 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva