Art. 2197 c.o.m.
Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) 138 Sino all'anno 2033, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, comma 1, in misura:
- a)non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;
- b)non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5. Sino all'anno 2033, il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva