Art. 2197-bis c.o.m.
Regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate
Sino all'anno ((2033)), per le immissioni annuali nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto alle dotazioni organiche transitorie complessive nei medesimi ruoli previste per ciascuna Forza armata.
Testo vigente dal 28 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva