Art. 2203-bis c.o.m.Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri

In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.

Testo vigente dal 13 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2203bis · fonte su Normattiva