Art. 2223-bis c.o.m.
Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri
Fino all'anno 2037 compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.
Testo vigente dal 13 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva