Art. 2206-bis c.o.m.
[1](Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare))). 138
[2]1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) e' fissata: 138
- a)a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015;
- b)a 170.000 unita', fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- c)a ((160.377 unita')), fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2034. 110 138
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185
110con decorrenza dal 1 gennaio 2024
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva