Art. 2212-octies c.o.m. — Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri
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La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono cosi' determinate in ordine crescente:
- a)vice revisore: vice brigadiere;
- b)revisore: brigadiere;
- c)revisore capo: brigadiere capo;
- d)vice perito: maresciallo;
- e)perito: maresciallo ordinario;
- f)perito capo: maresciallo capo;
- g)perito superiore: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. La denominazione di perito superiore scelto corrisponde alla qualifica di luogotenente. (( A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1; ))
Testo vigente dal 11 febbraio 2018 al 17 novembre 2018 · versione 47 su Normattiva