Art. 2227 c.o.m.
Ufficiali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici
Possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 2226 gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito italiano che, alla data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva