Art. 2231-ter c.o.m.
Disposizione transitoria per il transito nell'impiego civile degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti
L'articolo 930, comma 1-sexies, si applica agli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva