Art. 2233-septies c.o.m.
Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali della Sanita' militare
((Sino all'anno 2033, per il ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanita' militare, la formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore e' stabilita con decreto ministeriale.)) ((Nel decreto di cui al comma 1, le aliquote sono distinte in base ai preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri.)) ((In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2233-quater.)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva