Art. 2242-bis c.o.m.
Ulteriori disposizioni transitorie per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Agli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2236-bis, comma 1-quater, qualora sussistono analoghe condizioni.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva