Art. 2243-quater c.o.m. — Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri)
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Sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando previsti dal presente codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva