Art. 2247-duodecies c.o.m. — Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri
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Le promozioni da conferire al grado di perito superiore sono cosi' determinate:
- a)il primo terzo dei periti capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto;
- b)i restanti periti capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
- 1)la prima meta' e' promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
- 2)la seconda meta', previo giudizio di idoneita', in ordine di ruolo, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1). I periti capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 17 novembre 2018 · versione 41 su Normattiva