Art. 2250-bis c.o.m. — Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare
Le anzianita' di grado minime previste per l'avanzamento al grado superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianita' di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva