Art. 1243 c.o.m. — Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali
Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre: ((a) se tenenti, cinque anni di anzianita' nel grado;))
- b)se sottotenenti, due anni di anzianita' nel grado.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva