Art. 2250-quinquies c.o.m.
Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare
Le procedure di avanzamento di cui all'articolo 1273, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva