Art. 2254-bis c.o.m. — Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
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Fino al 31 dicembre 2016, per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli dei sergenti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:
- a)sette anni, per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;
- b)sette anni, per la promozione ad anzianita' al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti. Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore capo nel 2017 sono formate quattro aliquote, rispettivamente per i sergenti maggiori sotto elencati:
- a)con anzianita' nel grado 2010;
- b)con anzianita' nel grado 2011;
- c)con anzianita' nel grado 2012;
- d)con anzianita' nel grado 2013. Le promozioni al grado di sergente maggiore capi e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:
- a)per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti gia' iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi:
- 1)1° gennaio 2017, per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti con anzianita' di grado non oltre 2008;
- 2)1° gennaio 2017 e 1° aprile 2017, rispettivamente per il secondo e il terzo terzo, per i sergenti maggiore e gradi corrispondenti con anzianita' di grado non oltre 2009;
- b)1° gennaio 2017, 1° aprile 2017 e 1° luglio 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera a);
- c)1° aprile 2017, 1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera b);
- d)1° luglio 2017 e 1° ottobre 2017, rispettivamente, per il primo e il secondo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera c);
- e)1° ottobre 2017, per il primo terzo, per l'aliquota di cui al comma 2, lettera d). Per il conferimento delle promozioni al grado di sergente maggiore nel 2017 sono formate tre aliquote, rispettivamente per i sergenti sotto elencati:
- a)con anzianita' nel grado 2010;
- b)con anzianita' nel grado 2011;
- c)con anzianita' nel grado 2012. Le promozioni al grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate:
- a)1° gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera a);
- b)2 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera b);
- c)3 gennaio 2017, per l'aliquota di cui al comma 4, lettera c).
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva