Art. 2254-ter c.o.m.
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I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti, che alla data di entrata in vigore del presente articolo sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, con anzianita' nel grado fino al 2014, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° ottobre 2017 e conseguono l'attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Dal 1° gennaio 2017, ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 1323-bis, sono richiesti i periodi di permanenza nel grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti di seguito indicati:
- a)tre anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017;
- b)quattro anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
- c)cinque anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;
- d)sei anni per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno almeno una delle seguenti condizioni:
- 1)con anzianita' di grado compresa tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2020;
- 2)che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e quello di sergente fino all'anno 2010;
- e)sette anni, per i sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che hanno rivestito il grado nell'anno 2021 e sono stati nominati sergente nell'anno 2011. La qualifica speciale e' attribuita:
- a)per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in prima valutazione: a decorrere dal giorno successivo al compimento dei periodi di permanenza nel grado di cui al comma 2;
- b)per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in seconda valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera a);
- c)per coloro che sono stati promossi al grado di sergente maggiore capo in terza valutazione, un anno dopo il personale di cui alla lettera b).
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva