Art. 2255-bis c.o.m.
(Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di ((primo graduato)) e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). Per l'anno 2017, le promozioni al grado di ((primo graduato)) e gradi corrispondenti sono conferite ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative di seguito indicate in riferimento alle permanenze minime ((nel grado di graduato capo)) e gradi corrispondenti ivi richieste:
- a)1° gennaio 2017, per i ((graduati capi)) e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012 e almeno quattro anni e sei mesi di permanenza nel grado;
- b)1° aprile 2017, per i restanti ((graduati capi)) e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2012;
- c)1° luglio 2017, per i ((graduati capi)) e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel primo semestre dell'anno 2017;
- d)31 dicembre 2017, per i ((graduati capi)) e gradi corrispondenti con anzianita' di grado 2013 e almeno quattro anni di permanenza nel grado maturati nel secondo semestre dell'anno 2017. I ((graduati capi e gradi corrispondenti)) sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione dei pari grado che li precedono nel ruolo.
Testo vigente dal 28 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva