Art. 2256 c.o.m. — Condizioni particolari per l'avanzamento nella Marina militare
I periodi di imbarco ovvero in reparti operativi previsti dagli articoli 1280, 1287, 1308 e 1275 si applicano al personale reclutato con le norme a regime ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i periodi di imbarco ovvero in reparti operativi, di cui agli 1280, 1287, 1308 e 1275 si considerano ridotti alla meta'.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva