Art. 2262 c.o.m.
Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo
Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gia' titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo, in periodo antecedente al 2004, sono ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, alle ferme volontarie di cui all'articolo 970 entro il quarantacinquesimo anno di eta', con corresponsione dei relativi premi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).92 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).92
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte Costituzionale
92Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 169 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 261 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (che ha abrogato i commi 2 e 3 del presente articolo) "nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 2262, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)".
Testo vigente dal 1 gennaio 2015, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva