Art. 2265 c.o.m.
Cancellazione della nota di renitenza
I renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi ai comandi militari Esercito italiano e agli altri organi di cui all'articolo 1930, comma 3, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva