Art. 2266 c.o.m.
Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria
Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi ((interregionale)) territorialmente competenti, i comandi militari Esercito italiano, ovvero gli altri organismi di cui all'articolo 1930, comma 3, su istanza degli interessati:
- a)definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato;
- b)pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
- c)provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
- d)definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
- e)provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonche' ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva