Art. 228 c.o.m.
Scuole carabinieri
Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva