Art. 234 c.o.m.
Registri e inventari
I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa e' eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell'amministrazione. L'originale dell'inventario e' conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva