Art. 239 c.o.m. — Navi militari e navi da guerra
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Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
- a)sono iscritte nel ruolo del naviglio militare;
- b)sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
- c)recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare. Per <<nave da guerra>> si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalita' ed e' posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio e' sottoposto alle regole della disciplina militare. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva