Art. 241 c.o.m.
Assegnazione delle unita' navali
La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilita', l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, e' stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva