Art. 247 c.o.m.Autorizzazione e limiti all'impiego degli APR in dotazione alle Forze armate

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In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attivita' operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non e' sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art247 · fonte su Normattiva