Art. 257 c.o.m. — Compiti dello Stato
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Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all'articolo 256, comma 1:
- a)promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi;
- b)promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori;
- c)puo' promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva