Art. 257 c.o.m.Compiti dello Stato

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Lo Stato, in relazione agli interventi di cui all'articolo 256, comma 1:

  • a)promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi;
  • b)promuove la collaborazione con gli Stati le cui Forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori;
  • c)puo' promuovere o concorrere agli interventi che si svolgono fuori del territorio nazionale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art257 · fonte su Normattiva