Art. 263 c.o.m.Reperti mobili e cimeli

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Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, ne da' comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantita' e, ove nota, la provenienza.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art263 · fonte su Normattiva