Art. 265 c.o.m. — Nozione e qualificazione
I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva