Art. 273 c.o.m.Soppressione di cimiteri di guerra

E' in facolta' del ((capo dell'Ufficio)) abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in localita' opportunamente prescelte.

Testo vigente dal 23 aprile 2023, tuttora in vigore · versione 90 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art273 · fonte su Normattiva