Art. 273 c.o.m. — Soppressione di cimiteri di guerra
E' in facolta' del ((capo dell'Ufficio)) abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in localita' opportunamente prescelte.
Testo vigente dal 23 aprile 2023, tuttora in vigore · versione 90 su Normattiva