Art. 292 c.o.m.
Assegnazione provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze armate estere
Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale e' facolta' dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva