Art. 294 c.o.m. — Norme di attuazione
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Il regolamento detta:
- a)le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi;
- b)le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri;
- c)i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti;
- d)la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede;
- e)la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 31 dicembre 2023 · versione 0 su Normattiva