Art. 296-bis c.o.m.
Criteri di concessione degli alloggi di servizio per esigenze temporanee dell'Arma dei carabinieri e determinazione della retta
((I concessionari degli alloggi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera b-bis), corrispondono una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia.)) ((La concessione degli alloggi di cui al comma 1 non rileva ai fini dell'applicazione delle norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale appartenente alle Forze armate.)) ((I criteri per le concessioni degli alloggi di cui al comma 1 e per la determinazione delle rispettive rette a carico dei concessionari sono stabiliti con il regolamento.)) ((Al fine di garantire l'efficienza e il miglioramento delle condizioni infrastrutturali degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri di cui alla presente sezione, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme derivanti dalla concessione dei medesimi alloggi, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sui pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa)).
Testo vigente dal 4 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 128 su Normattiva