Art. 303 c.o.m.
Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite
Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva