Art. 308 c.o.m.Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa

Il Ministero della difesa e' esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene immobile ceduto nonche' alla regolarita' urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art308 · fonte su Normattiva