Art. 308 c.o.m. — Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa
Il Ministero della difesa e' esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene immobile ceduto nonche' alla regolarita' urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva